IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
                         Appostamenti fissi
 
  1.  Costituiscono appostamento fisso di caccia con o senza l'uso di
richiami,  tutti  quei  luoghi  destinati  alla  caccia   di   attesa
caratterizzati da un apposita preparazione del sito e dalle opere, in
muratura  o  in  altra solida materia saldamente infissa nel terreno,
quali i capanni.
  2. Sono altresiÿ considerati appostamenti fissi le botti in cemento
o legno.