IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga il seguente regolamento: Art. 1. Appostamenti fissi 1. Costituiscono appostamento fisso di caccia con o senza l'uso di richiami, tutti quei luoghi destinati alla caccia di attesa caratterizzati da un apposita preparazione del sito e dalle opere, in muratura o in altra solida materia saldamente infissa nel terreno, quali i capanni. 2. Sono altresiÿ considerati appostamenti fissi le botti in cemento o legno.